la IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni), procede nel suo iter per la definizione delle modifiche al CODICE DELLA STRADA;
nella seduta del 09.07.2019 sono state introdotte importanti novità all’art. 80, articolo che sovraintende le revisioni dei veicoli;
le principali novità, riportate nei comma 8 e comma 9, riguardano la definizione dei REQUISITI e dei SOGGETTI che potranno effettuare le revisioni:
- su veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi,
- su veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi,
novità anche sul fronte delle autorizzazioni dell’ISPETTORE e sul fronte dei requisiti di IMPARZIALITA’ in carico alle imprese AUTORIZZATE o in regime di CONCESSIONE.
A seguire il testo integrale dei commi 8 e 9 dell’art. 80 della proposta di modifica al CODICE DELLA STRADA, formulati nella seduta del 09.07 2019 dalla IX COMMISSIONE PERMANENTE.
« 8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell’Unione europea di settore, conformemente al comma
b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell’Unione europea di settore, conformemente al comma 2. »
« 9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine di adeguamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell’autorizzazione. »;
9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l’imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione.Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.